Differentemente dalla disinformazione prodotta dal titolo <<Licenze taxi, Corte di Giustizia europea: “Le norme che impongono un numero massimo sono illegittime”>> del quotidiano La Stampa – non nuovo a queste cose quando si parla di taxi, ma che comunque oggi ha corretto il tiro nella versione cartacea – in un mix tra mala fede, pregiudizio ideologico, incompetenza, la Corte di Giustizia europea conferma la legittimità delle normative nazionali che prevedano in via preventiva autorizzazioni per i mezzi di trasporto taxi e ncc, per “obiettivi di corretta gestione del trasporto, del traffico e dello spazio pubblico, e di protezione dell’ambiente”. Essa ribadisce l’importanza della tutela del servizio taxi come “servizio di interesse economico generale” (SIEG), la sua natura di servizio pubblico per gli obblighi di natura pubblicistica su di esso presenti, nonché l’autonomia del legislatore nazionale: <<… sebbene gli Stati membri siano legittimati a definire la portata e l’organizzazione dei loro SIEG tenendo conto, in particolare, di obiettivi propri della loro politica nazionale e, a tal fine, dispongano di un ampio potere discrezionale che può essere rimesso in discussione dalla Commissione solo in caso di errore manifesto>>. Tutto questo nel rispetto del diritto dell’Unione.
A certa stampa, vanno come di consueto affiancandosi alcune rappresentanze ncc, come già fecero dopo la mistificatoria lettura della sentenza 56/2020 della Corte Costituzionale, per cui cantarono vittoria insieme ad una multinazionale americana, nonostante la Corte dichiarasse la totale legittimità della normativa quadro italiana, con la sola eccezione di un punto – tra l’altro ininfluente – per mera mancanza di proporzionalità. Queste rappresentanze ncc, oggi, sono nuovamente a illudere i loro associati perché, senza neanche aver letto, per loro stessa ammissione, il dispositivo della sentenza, sono già a puntare il dito verso il legislatore italiano. Più seriamente, la Corte di Giustizia europea, esprimendosi sulla legittimità della normativa di Barcellona, ha dichiarato come non legittima una seconda autorizzazione imposta dalla città catalana per gli ncc ulteriore rispetto a quella nazionale – addirittura non escludendone la legittimità ab origine, ma in quanto duplicherebbe incombenze amministrative già espletate – ed un contingentamento pari ad un ncc ogni trenta taxi. Anche quest’ultimo vincolo non è considerato illegittimo ab origine, ma solo in quanto non provato nelle sue ragioni di necessità.
Per quanto concerne dunque le legislazioni sul trasporto pubblico locale non di linea presenti nei vari Stati membri, nulla cambia.
Il Direttivo nazionale Uritaxi
Ultima modifica: 9 Giugno 2023