Occorre disciplinare al più presto l’attività di trasporto urbano svolta da autisti non professionisti attraverso le piattaforme digitali per smartphone e tablet. E’ questo l’invito che l’Antitrust rivolge al Parlamento. Si parla, spiega l’Authority in una nota, di Uber e delle App che consentono di accedere a questo servizio, in aggiunta o in alternativa ai taxi e alle auto Ncc (noleggio con conducente). In risposta a un quesito posto dal ministero dell’Interno su richiesta del Consiglio di Stato, l’Antitrust auspica, infatti, che “il legislatore intervenga con la massima sollecitudine al fine di regolamentare, nel modo meno invasivo possibile, queste nuove forme di trasporto non di linea, in modo da consentire un ampliamento delle modalità di offerta del servizio a vantaggio del consumatore”.
Lo sviluppo di queste nuove App e anche l’adozione di strumenti tecnologici simili da parte delle compagnie di radio-taxi stanno provocando in tutto il mondo complesse questioni d’interferenza con i servizi tradizionali. Da qui, la sollecitazione dell’Antitrust a regolamentare il settore per garantire la concorrenza, la sicurezza stradale e l’incolumità dei passeggeri, definendo un “terzo genere” di autisti oltre a quelli dei taxi e degli Ncc.
Quanto ai servizi UberBlack e UberVan che si differenziano tra loro per la diversa tipologia di veicoli utilizzati – le berline fino a quattro posti il primo e i mini-bus o monovolume da cinque posti in su l’altro – l’Antitrust ribadisce “la legittimità, in assenza di alcuna disciplina normativa, della piattaforma, trattandosi di servizi di trasporto privato non di linea, come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato”. La stessa Autorità giudica “di fatto inapplicabili” gli obblighi stabiliti dalla legge vigente (n.21/92), ritenendo che “una piattaforma digitale che mette in collegamento tramite smartphone la domanda e l’offerta di servizi prestati da operatori Ncc non può infatti per definizione rispettare una norma che impone agli autisti l’acquisizione del servizio dalla rimessa e il ritorno in rimessa a fine viaggio”.
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Ultima modifica: 2 Novembre 2015