Il Consiglio di Stato con sentenza 5481/2020, pubblicata il 21 settembre scorso, sgombra il campo da ogni farlocca strumentalizzazione della sentenza della Corte Costituzionale 56/2020. Quest’ultima era intervenuta sulla legittimità costituzionale della legge quadro 21/92, chiamata ad esprimersi su ben nove punti della stessa, e aveva sentenziato la completa legittimità costituzionale di ben sette punti, mentre aveva considerato illegittimo, per mancanza di proporzionalità, l’obbligo del rientro in rimessa degli n.c.c. alla fine di ogni servizio (aspetto che investiva due dei punti rimessi al giudizio della Corte).

Con grave disonestà intellettuale, il giudizio era stato utile a non poche rappresentanze del settore n.c.c., a parte della stampa, ed a parte della politica, per invocare una generica illegittimità costituzionale della normativa di settore, tanto da considerala “novellata” (qui durante l’ultimo incontro del settore di fronte al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’intervento del nostro presidente nazionale, Claudio Giudici, dove testualmente chiedeva di non strumentalizzare “sentenze o sentenzine che non novellano in alcun modo la normativa di settore“).

Oggi, il Consiglio di Stato, con la sua autorevolezza, dà piena conferma a quella che era immediatamente stata la nostra lettura della sentenza costituzionale , precisando testualmente:

Nulla cambia, però, sulle modalità confermate dal legislatore di esercizio dell’attività di N.C.C. che, in quanto dirette a soddisfare in via complementare ed integrativa (come affermato dall’art. 1, comma 1, l. n. 21 del 1992, per ogni servizio di trasporto pubblico non di linea) le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è proposto il Comune che rilascia l’autorizzazione, non possono soddisfare la richiesta di prestazioni di trasporto indistintamente su tutto il territorio nazionale…

Ed ancora:

Tale conclusione deriva dalle disposizioni normative in precedenza riportate; il legislatore ha imposto che l’attività di N.C.C. abbia un collegamento stabile con la rimessa situata nel Comune di appartenenza ove va posta anche la sede operativa: ivi deve avvenire l’inizio del servizio (o il prelevamento del cliente), ivi sono raccolte le prenotazioni sia pure con mezzi tecnologici; a seguito dell’ultima modifica normativa (apportata dall’art. 10 – bis, comma 1 lett. b) d.l. n. 135 del 2008) e della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, seconda parte, è solo escluso che tra un servizio e l’altro l’esercente l’attività di N.C.C. sia più tenuto a far ritorno alla rimessa situata nel Comune di appartenenza, potendo invece sostare nelle rimesse situate in altri Comuni, purchè presenti nel territorio provinciale.

Anche alla luce degli interventi normativi che la Spagna (qui e qui) va facendo sul settore, a tutela della legalità e di una distinzione netta tra i due servizi, taxi e n.c.c., riteniamo che a quasi tre anni dalla promulgazione  della novella introdotta dalla l. 12/19, il Governo non possa più continuare con questo giuridicamente, politicamente e moralmente grave ritardo nella produzione dei tre decreti attuativi che gli operatori (taxi ed n.c.c.) che lavorano nel rispetto della normativa, ansiosamente attendono.

 

Ultima modifica: 11 Ottobre 2021