In merito alla corretta interpretazione della legge quadro 21/1992, così come novellata con l. 12/2019, sono già intervenute sia la Corte Costituzionale che il Consiglio di Stato.

La Corte Costituzionale con la sentenza 56/2020 afferma:

“…l’obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici, e l’obbligo di compilare e tenere un “foglio di servizio” (art. 11, comma 4, quarto, quinto e sesto periodo, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dall’art. 10-bis, comma 1, lettera e), costituiscono misure non irragionevoli e non sproporzionate. Esse appaiono infatti per un verso adeguate ad assicurare l’effettività del fondamentale divieto per i vettori NCC di rivolgersi a un’utenza indifferenziata senza sottostare al regime del servizio pubblico di piazza, e per altro verso impositive di un onere a carico dei vettori NCC rapportato alle caratteristiche del servizio offerto – che presuppone pur sempre un’apposita e nominativa richiesta di prestazione – e non eccessivamente gravoso, essendo possibile farvi fronte senza un aggravio dell’organizzazione dell’azienda, che presuppone comunque la necessità di una sede o di una rimessa come base dell’attività aziendale.”

Il Consiglio di Stato, qualche mese dopo, con la sentenza 5481/2020, riprendendo lo stesso giudizio della Consulta, esplica ancor più puntualmente la disciplina di servizio del noleggio con conducente:

“Nulla cambia, però, sulle modalità confermate dal legislatore di esercizio dell’attività di N.C.C. che, in quanto dirette a soddisfare in via complementare ed integrativa (come affermato dall’art. 1, comma 1, l. n. 21 del 1992, per ogni servizio di trasporto pubblico non di linea) le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è proposto il Comune che rilascia l’autorizzazione, non possono soddisfare la richiesta di prestazioni di trasporto indistintamente su tutto il territorio
nazionale…”

Ed ancora:

“Tale conclusione deriva dalle disposizioni normative in precedenza riportate; il legislatore ha imposto che l’attività di N.C.C. abbia un collegamento stabile con la rimessa situata nel Comune di appartenenza ove va posta anche la sede operativa: ivi deve avvenire l’inizio del servizio (o il prelevamento del cliente), ivi sono raccolte le prenotazioni sia pure con mezzi tecnologici; a seguito dell’ultima modifica normativa (apportata dall’art. 10 – bis, comma 1 lett. b) d.l. n. 135 del 2008) e della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, seconda parte, è solo escluso che tra un servizio e l’altro l’esercente l’attività di N.C.C. sia più tenuto a far ritorno alla rimessa situata nel Comune di appartenenza, potendo invece sostare nelle rimesse situate in altri Comuni, purchè presenti nel territorio provinciale.”

Non vi sono dunque dubbi sul fatto che la disciplina di servizio del noleggio con conducente preveda che lo stazionamento del mezzo debba essere nella rimessa – e solo lì – del Comune autorizzante, o in una delle ulteriori rimesse nella Provincia (o nella Città metropolitana) riconducibili all’autorizzazione, e che l’acquisizione del servizio possa avvenire, anche per il tramite di mezzi tecnologici, soltanto nella rimessa. Tale distinguo, valido per gran parte delle legislazioni europee, mira a non aprire le porte a forme di concorrenza sleale nei confronti dei vettori che, come i taxi, sono invece gravati da tutta una serie di obblighi a tutela dell’utenza (tariffa amministrata, obbligo di servizio, turni di servizio); diversamente, infatti, avremmo due vettori che verrebbero ad esercitare la stessa forma di servizio, ma con regole differenti: di vantaggio per uno e di svantaggio per l’altro.

Tutto questo dovrebbe mettere a tacere spregiudicati racconta storie che letteralmente truffano, in cerca di facili tesseramenti, ingenui n.c.c. vittime, sia di questi furbi personaggi, che della loro ignoranza.

Ultima modifica: 13 Dicembre 2021