L’Istituto Bruno Leoni sui taxi non sa o  è in mala fede?

L’ing. Carlo Stagnaro dell’Istituto Bruno Leoni durante la trasmissione del 20 dicembre 2018, “Dentro i fatti – Roma bloccata” di TgCom24, ha fatto delle dichiarazioni incredibili sul settore taxi italiano, a cui purtroppo non abbiamo potuto replicare perchè il nostro presidente nazionale, Claudio Giudici, presente in collegamento esterno, è stato senza collegamento per buona parte della trasmissione.

VERSIONE DELL’ISTITUTO BRUNO LEONI

LA VERITA’ DELLE COSE

“C’è un problema di quantità dell’offerta taxi.”

Secondo KPMG, il principale operatore al mondo di analisi: “L’offerta di taxi a Roma e Milano è in linea (con poche eccezioni) con quella delle altre principali città europee, sia in termini di numerosità, sia in termini di tariffe”. Non è un caso che per l’Istituto Piepoli l’indice medio di gradimento del servizio taxi italiano sia del 78%. A Roma, per l’esattezza, la densità di taxi ogni 10.000 abitanti è superiore di circa il 20% rispetto alla media europea (2,8 contro 2,4).

“La disciplina oggi in vigore risale al 1992.”

La legge è stata affiancata da nuove leggi prima nel 1997, poi nel 2006 col famoso decreto Bersani, e poi novellata nel 2009 e nel 2012. 

“L’n.c.c. risponde ad una chiamata mentre il taxi sosta in attesa di una chiamata a mano.”

La differenza prima tra ncc e taxi è che mentre il primo sosta in rimessa, il secondo sosta su piazza (questo per differenti regole a tutela dell’utenza, gravanti solo sui taxi). Entrambi sono raggiungibili da molteplici forme di tecnologia in uso, e l’opzione di fermare un taxi con la mano è solo una delle tante possibilità oggi presenti.

“L’ottimo per l’ncc è prevedere la validità nazionale della licenza.”

Questo è l’ottimo solo per l’operatore non certo per il servizio complessivamente inteso. Infatti, chi opererebbe più nei piccoli comuni, nei centri più periferici, con un’autorizzazione (non una licenza!) nazionale?

“Dal 2008 viene prorogato l’ingresso in vigore dell’art. 29, co. 1 quater per evitare un procedura d’infrazione europea sulla base di una lettera di messa in mora della commissione europea.”

Secondo giurisprudenza consolidata l’art. 29 co. 1 quater, è sempre stato operativo dal marzo 2010, mentre la sospensiva ha sempre riguardato la fonte secondaria del decreto interministeriale, fino al decreto Lanzillotta del 2017; altresì non vi è mai stata alcuna lettera di messa in mora della Commissione europea a tale riguardo.

 

 

Ultima modifica: 21 Dicembre 2018